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1958, in San Cipriano d’Aversa , per contrasto sul taglio dell’erba uccise il cognato e ferì gravemente per “aberratio ictus” la propria sorella. La vittima rispose al fuoco ma fu sopraffatta di Ferdinando Terlizzi   

1958, in San Cipriano d’Aversa , per contrasto sul taglio dell’erba uccise il cognato e ferì gravemente per “aberratio ictus” la propria sorella. La vittima rispose al fuoco ma fu sopraffatta di Ferdinando Terlizzi   

Nelle prime ore del pomeriggio del 7 aprile del 1958 in una zona periferica dell’abitato di San Cipriano d’Aversa Giovanni Galeone aveva cominciato a falciare l’erba in un piccolo fondo di due quarte donatogli dalla madre Maria Raffaella Montefusco circa tre mesi prima in occasione delle sue nozze con Gilda Verrone, tale fatto suscitò il  risentimento di Nicola Montefusco, cognato del predetto per averne sposato cinque anni prima la sorella Beatrice, il quale, sospeso il lavoro di falciatura che stavo effettuando in altro campicello limitrofe, affrontò il Galeone, ritenendo di avere qualche diritto sull’erba raccolta da quest’ultimo per averla seminata prima che il terreno fosse stato donato allo stesso.  Ne nacque una discussione nel corso della quale i due passarono ben presto e via di fatto, azzuffandosi. Ciò vedendo, la madre del Galeone e la moglie del Montefusco cominciarono a gridare per richiamare l’attenzione dei vicini e fargli accorrere per separare i contendenti.   Beatrice Galeone si preoccupò di entrare i suoi bambini del luogo della rissa accompagnandoli presso la vicina abitazione. Accorse sul posto dapprima Gabriele Pellegrino il quale riuscì a separare i contendenti ma mentre cercava di fare allontanare il Montefusco il Galeone estrasse una pistola incominciò a sparare un colpo verso terra che di rimbalzo attinse alla natica Beatrice Galeone (intenta come si è detto a portare via i figlioletti) cagionandole una ferita superficiale.  Subito dopo  sopraggiunge Luigi Diana – il quale insieme al Pellegrino  -riuscì a trascinare via il Montefusco. Senonchè questi percorsi circa 20 metri, con uno strattone si svincolò dai due uomini e lo tenevano fermo per un braccio, e, avendo scorto il Galeone che lo seguiva a pochi passi con la pistola in pugno, estrasse a sua volta la pistola che teneva nella cintura dei pantaloni. Ma l’altro con azione fulminea esplose immediatamente un colpo che attinse in pieno torace il Montefusco, il quale, pur mortalmente ferito, prima di abbattersi al suolo ebbe la forza di sparare un colpo contro l’avversario senza peraltro attingerlo; al che il Galeone rispose con un altro colpo andato a vuoto e poi si dette alla fuga.  Costituitosi ai carabinieri il 12 aprile il Galeone dichiarò che il cognato avendo visto che egli stava provvedendo al taglio dell’erba sul proprio fondo gli si era avventato addosso percuotendolo con schiaffi  e pugni ed aveva cercato di difendersi con la falce, ma l’altro era riuscito a disarmarlo; inoltre era stato addentato alla natica dal cane del Montefusco, ragione per cui aveva estratta la pistola e sparato un colpo contro detto cane; successivamente aveva colpito al capo il cognato con il calcio della pistola questi, mentre veniva trascinato verso casa del Pellegrino  e dal Diana, si era improvvisamente voltato gli aveva gridato con una bestemmia: “Ti debbo uccidere“; esplodendo contro un colpo, al quale egli aveva risposto sparando a sua volta un colpo che aveva raggiunto il Montefusco. I testi Pellegrino e Diana sentiti in istruttoria, nel riportarsi alle dichiarazioni rese i carabinieri aggiungevano che il Galeno mentre seguiva con la pistola in pugno il Montefusco – che era trascinato verso casa aveva gridato: “Vatti ad armare che ti aspetto fuori”.  L’autopsia accertò che il colpo mortale aveva attraversato il polmone sinistro del ventricolo che aveva cagionato il decesso del Montefusco. Rinviato al giudizio della Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere per risponde del reato di omicidio volontario dichiarato colpevole e condannato a  17 di reclusione in appello chiese l’applicazione dell’esimente della legittima difesa, e in subordinato l’eccesso colposo,  la provocazione, l’esclusione della volontà omicida e la  riduzione della pena al minimo.

L’ arroganza del Galeone: “La terra è mia” e l’altro replicò: “Il pascone è mio” … dopo di che i due si afferrarono. 

 

“L’impugnata  sentenza  – ragionarono i giudici di appello –  merita la  conferma, ritenendo infondati i motivi dell’appello proposto dall’imputato.  Le risultanze processuali dimostrano innanzitutto con chiara evidenza che nella fattispecie non sono ravvisabile le condizioni istigatrici della legittima difesa in quanto fu proprio il Galeone a porsi per primo su un piano di violenza ed a persistervi ostinatamente con un atteggiamento di provocazione e di sfida; onde non si può invocare l’esimente se, in conseguenza del proprio contegno aggressivo e provocatorio, venne a trovarsi in una situazione di pericolo, esponendosi alla prevedibile reazione del cognato.  Invero, l’episodio delittuoso ebbe ad articolarsi in varie fasi successive, tutte caratterizzate dalla crescente animosità e da sempre più intenso spirito aggressivo il Galeone ebbe a rilevare in modo tangibile e concreto.  Ciò appare manifesto sin dalla prima fase dell’incontro fra i due cognati.  Il Galeone aveva iniziato il taglio dell’erba sul terreno donatogli  di tre mesi prima dalla madre – quando il Montefusco –  che quell’erba aveva seminato a sue spese prima della donazione col consenso della Maria Raffaella Montefusco, allora proprietario del fondo – gli si avvicinò per chiedergli conto di quanto stava facendo.  Vai subito rilevato che, agendo in tal modo il Montefusco esercitava una propria facoltà legittima inerente alla sua proprietà dell’erba, onde il suo comportamento non poteva assumere il tono di una provocazione per il cognato, tanto più che da nove anni, cioè da quando si era fidanzato con Beatrice Galeone, sorella dell’imputato, il predetto Montefusco aveva assunto la direzione dei lavori agricoli, tenendo nell’ambito della famiglia un ruolo preminente per la sua maggiore esperienza e capacità. Sintomatica per la sua arroganza fu la risposta del Galeone: “La terra è mia”…, al che l’altro replicò: “Il pascone è mio” … dopo di che i due si afferrarono. I giudici ritennero inveritiere le affermazioni del Galeone sulla provocazione con la falce e il morso del cane.

Quattro processi con buna pena definitiva di 15 anni di reclusione – Due famiglie finite in una tregenda immane

La Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere (Prisco Palmiero, presidente;  Guido Tavassi, giudice a latere, consigliere; Vincenzo Caladonato, Vincenzo Cinquegrani, Marina Vitelli, Giovanni Bosco, Francesca Della Tartaglia e Angela Letizia, giudici popolari) con sentenza del 3 febbraio del 1962 condannò il Galeone ad anni 17 di reclusione per omicidio volontario.  Seguì il primo processo di appello e la Corte di assise di appello di Napoli, ( Duilio Grassini, presidente; Francesco Saverio De Simone, consigliere; Fedele Reali, sostituto procuratore generale della repubblica) con decisione del 27 dicembre 1963, confermando la sentenza di primo grado chiarì che…”La pena inflitta dai primi giudici appare perfettamente rispondente alla entità oggettiva e soggettiva del fatto. in particolare non può accogliersi la richiesta di ridurre di un terzo la pena base in conseguenza della concessione delle attenuanti generiche, così come richiesto dalla difesa, perché, oltre alla giovane età ed ai precedenti relativamente buoni dell’imputato occorre considerare la modalità di esecuzione del fatto: caratterizzate, come detto, dal contegno aggressivo e provocatorio del galeone e la capacità a delinquere dell’imputato medesimo rese evidente dal suo carattere maturato in un ambiente quello dei “Mazzoni”  dove, per malinteso prestigio e per esagerato orgoglio, si è soliti risolvere con le armi (di cui perciò si è appunto muniti come nella specie), ogni insignificante dissidio”. Insorse la difesa…”La sentenza dei giudici di appello doveva ravvisare sul comportamento dell’imputato gli estremi della difesa legittima. L’imputato si determinò a sparare solo quando la vittima estrasse la pistola con l’evidente scopo di offendere. La legge non può negare la esimente della legittima difesa allorché si è costretti a commettere un fatto per fugare il pericolo attuale di una grande offesa. Il Galeone prevenne di qualche istante reazione della vittima che, estratta la pistola, stava per sparare contro di lui. Tanto ciò è vero che il Montefusco, sebbene colpito, pur esplose un colpo di pistola contro l’imputato. Né può accertarsi dell’assunto dei giudici di merito i quali pur riconoscendo che il Galeone si trovò in una situazione di pericolo alla quale poteva far fronte solo con estrema decisione fulminea, negarono allo  stesso la concessione della scriminante per il suo comportamento provocatorio ed aggressivo osservato prima del fatto. Ed invero la stessa sentenza riconoscere che l’evento finale si verificò solo in un secondo momento, quando ormai le fasi precedenti della lite si erano concluse. Il Galeone si limitò a controllare i movimenti della vittima della quale temeva una reazione, che infatti si verificò, ed allora sparò  quando si accorse che era quello l’unico modo per sopravvivere. La sentenza motiva in modo arbitrario e contraddittorio sulla successione della volontà omicida. Per giustificare il primo colpo sparato in basso, afferma che il proposito omicida non s’era ancora concretizzato; il secondo colpo invece, solo per il fatto che attinse la vittima, diventa  sufficiente per affermare che trae proposito, a distanza di pochi istanti (Sic!) si è perfezionato nell’animo dell’agente. Quindi il terzo colpo, che pure andò a vuoto, non fu esploso contro la vittima, continua la sentenza, perché… era superfluo! Per questa sentenza fu fatto il ricorso per Cassazione adombrando il mancato accoglimento della esimente della legittima difesa. La Suprema Corte nel 1965 in accoglimento del motivo aggiunto del ricorso annullò la sentenza “per mancanza di motivazione sulla circostanza attenuante della ingiusta provocazione sulla misura della riduzione della pena per le attenuanti generiche”. Rinviando il giudizio ad altra sezione della stessa corte di Appello.

Nel 1966 la Corte di Appello ridusse la pena ad anni 15 di reclusione.  La pena definitiva dopo 4 processi fu di anni 15 di reclusione. Nei 4 processi che ne seguirono tra Corte di assise e Corte di Appello e Cassazione furono impegnati gli avvocati: Carlo Cipullo, Guido Cortese, Giuseppe Garofalo e Vittorio Botti.

 

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